INGANNI e TRAPPOLE LINGUISTICHE
di Massimo Locci
L’imbarazzo di scrivere in italiano e quando scriviamo in italiano…… fischi per fiaschi.
Il mio è solo un passatempo provocatorio e spero “culturale” parliamo di:
“Media”, “Cyberbullismo”, “Cheating”, “Smart working“, “Mascherina”.
Cari Colleghi vorrei soffermarmi sul significato delle parole che usiamo, oramai invasi da neologismi inglesi, alcuni ibridizzati e/o tradotti all’italiana a piacimento o pronunciati a piacere , come per esempio il caso dal latino “Media” e dunque chi dice “midia” e c’è chi dice “media” questo è noto a tutti, oppure la nuova di qualche anno parola “Cyberbullismo” pronunciata diffusamente (Saiberbullismo) che in realtà si dovrebbe pronunciare “Ciberbullismo” se si parla in italiano (da cibernetica) ma se qualcuno pronuncia “Ciberbullismo” in un collegio dei docenti come capitato a me nel volerlo pronunciare così, venni addirittura corretto dal docente di Inglese, che riuscì a suscitare decine di sorrisini di colleghi distratti, ma prontamente feci notare al collegio che il suo intervento era sbagliato, spiegandogli in diretta collegiale che mai ho sentito si potesse pronunciare una parola per metà in inglese e per metà in Italiano, dunque o “Ciberbullismo” italiano o “Saiberbullism” o "CiberBullyng“ in Inglese e non certo Saiberbullismo, si creò il silenzio, tale fu l’imbarazzo per il collega e per i colleghi sorridenti, tale episodio è rimasto stampato nei ricordi del collegio e quando si parla di “Cyberbullismo” ai collegi ed io presente, si incespica sempre sulla pronuncia e mi sento gli sguardi addosso, mi tolsi un sassolino dalla scarpa in una platea di distratti .
Cheating negli INVALSI parola imbarazzante da tradurre la troviamo nei report INVALSI ripetuta tutti gli anni almeno dal 2013, nel 2013 11 volte , nel 2014/15 21 volte, nel 2016 14 volte nel 2017 11 volte, nel 2018 3 volte nel 2019 1 volta parola che se tradotta in italiano vuol dire IMBROGLIO, ma scrivere Imbroglio in Italiano su qualcosa che ha a che fare con la scuola e in luogo pubblico sa di reato e dunque avrebbe svegliato Ispettori e forse qualche giudice su come spendere i soldi pubblici per rilevazioni “imbrogliate e dunque per magia si trovano termini in inglese che siccome pochi traducono se non i “romponi” come me , nessuno si accorge di tali sotterfugi che per rimanere nascosti in quanto imbarazzanti vengono pronunciati in Inglese e se dici Cheating ha anche un suono musicale ed intonato se invece scrivi e dici Imbroglio non suona bene alle orecchie e dunque Cheating per tutti come dice Cetto un mio caro amico.
Recentemente ho ascoltato l’interpretazione del Prof. Sabatini emerito Presidente dell’Accademia della Crusca alcuni giorni fa, è intervenuto in merito alle varie disquisizioni sul termine “Smart“ utilizzato in questi giorni in alternativa al “Lavoro Agile” o “Smart Working”.
• Se cerco nei dizionari e traduttori la parola “Agile” viene tradotto con Agile, nimble, quick, sprightly, slender, trim, lively, ready, simple, friendly, flexible, light, lissom, lithe, lively, slippy dexterous, skilful, tripping.
• Se cerco nei dizionari e traduttori la parola “Smart” viene tradotto con accorto, furbo, scaltro, astuto, arguto, spiritoso, brillante, elegante, in ghingheri, ben tagliato, bello, alla moda, sofisticato, acuto, lancinante, forte, duro, svelto, vivace, energico, vigoroso, sveglio, pronto, intelligente, aspro, mordace, caustico, pungente, impertinente, sfacciato, insolente, arrogante.
Dunque, cerco una corrispondenza tra le due parole non la trovo, dunque “Agile” non vuol dire “Smart” in Inglese e “Smart” in Inglese non vuol dire “Agile” in Italiano, ma Agile in italiano ha la sua traduzione in inglese “Agile” che ha lo stesso significato e si scrive allo stesso modo che in Italiano e si pronuncia a•jail, dunque perché cercare un termine diverso per Agile ripetendoci in tutti i modi fino alla nausea “Smart working “ qualcuno ci vuol convincere che Smart è uguale ad Agile , ma SMART ≠ AGILE, ma AGILE in italiano = AGILE in inglese.
Bene, il Professor Francesco Sabatini linguista Presidente emerito dell’accademia della Crusca ammonisce e afferma che la traduzione più appropriata di “Smart” sia il termine “Furbo”, dunque si tratterebbe di “Lavoro Furbo” se fosse tradotto dall’ inglese, ma scrivere “furbo” in un contratto di lavoro o in una legge e soprattutto pronunciarlo è imbarazzante, darebbe una accezione sicuramente negativa almeno in Italia e dunque meglio usare “Agile” termine molto più elegante, immaginate se scrivesse una legge che ha per titolo “Il lavoro furbo” e che questa si discutesse in parlamento sarebbe paradossale e quasi un ossimoro , in quanto “il furbo è noto per non lavorare” chissà avrebbe potuto far storcere il naso ai Sindacati magari nel capire da che parte sta il “Furbo” se è il Lavoratore a dovere essere furbo o se debba esserlo il Datore di Lavoro “ furbo” peggio del dilemma “essere o non essere”, perciò meglio non rischiare , con la parola SMART come il Jolly al Rischiatutto dove lo metti suona sempre bene, un po’ come il Parmigiano la aggiungiamo e risolviamo tutto, se poi qualcuno come me provinciale decide di pronunciarla in Italiano , pazienza meglio Agile che furbo o meglio Furbo che Agile ?
I Politici i Ministeri ed anche i Ministri ed i Dirigenti Apicali in particolare quelli della Pubblica Istruzione dovrebbero precisare ciò, ed adeguare i termini ai veri significati, dovremmo decidere in italia di parlare scrivere e comunicare prima con termini in Italiano appropriati e poi semmai trovare la traduzione in Inglese che in questo caso sarebbe stata: “Agile Working” semplice coincidente ed appropriata.
Ma per “SMARTellarci” si continua a ripetercelo.
Ora arriviamo ai giorni nostri, vorrei soffermarmi sul termine “Mascherina” che a furia di sentire ripeterlo mi ha intrigato di più, parola che si pronunciava qualche giorno a carnevale ora invece almeno 100 volte al giorno se basta .
Ovviamente come ognuno di noi ha un suo pensiero sull’efficacia del Bavaglio, eh si , ho scoperto l’acqua calda che non è una “Mascherina” ma è un “Bavaglio”, voi direte tu ne vuoi farne un discorso politico, No assolutamente No, semmai potremmo farlo dopo, per ora mi limito ad informarvi della mia scoperta.
Chiamiamo “Mascherina” ciò che non è Mascherina che è invece un “Bavaglio” ma questa volta non lo dico e scrivo Io, ma il fior fiore dei Dizionari , anche qui come passatempo mi sono messo a indagare e credo di aver trovato la soluzione all’Imbroglio linguistico (Cheating in Inglese) istituzionalizzato, mi accorgo che tutti ci inganniamo a vicenda nel ripetere un termine inappropriato che addirittura inseriamo all’interno di Leggi , DPCM, circolari del Ministero della Sanità e della Istruzione e dappertutto.
Parto con la mia ricerca dal Dizionario
Mascherina
(Treccani )
Piccola maschera; in partic., mezza maschera di seta, velluto, carta (detta anche bautta) che copre parte del volto, lasciando libera la bocca.
Altri dizionari di primaria importanza
1) Piccola maschera, per lo più nera, che copre solo la parte superiore del volto; detta anche bautta.
2) Piccola maschera che copre solo la parte superiore del viso, fino al naso
3) Mezza maschera che copre la metà superiore del volto
4) Mezza maschera di seta, velluto, cartone e sim., che copre solo la parte superiore del volto ed è provvista di due fori per gli occhi.
Bavaglio
(Treccani)
Fazzoletto o cencio che, soprattutto da malfattori, viene stretto alla bocca di persone cui si vuole impedire di parlare o gridare; fig., mettere il b. (a qualcuno, alla stampa), impedire di parlare, di manifestare la propria opinione.
Altri dizionari
1) Pezzuola, fazzoletto o altro panno stretto sulla bocca che impedisce di parlare o di gridare
Mettere il bavaglio a qualcuno, a qualcosa, impedire la libertà di espressione
2) Striscia di stoffa o fazzoletto che viene legato strettamente sulla bocca per impedire di gridare || fig. mettere il b. a qlcu., impedirgli di esprimersi liberamente
3) fazzoletto o striscia di stoffa che si applica alla bocca di persone cui si vuol impedire di gridare
4) striscia di stoffa o fazzoletto che si preme o si lega sulla bocca di qcn. per impedirgli di gridare o parlare .
Leggendo i significati di “mascherina” non trovo corrispondenza nella descrizione di ciò che invece mi hanno consegnato e che devo mettere sulla bocca infatti da nessuna parte si legge che la mascherina copre la bocca, mentre invece nella descrizione di “bavaglio” si copre proprio la bocca.
Per questo motivo mi sono detto, avranno sbagliato?
Forse intendevano darmi qualcosa per coprirmi il volto, ricordo che sin dalle elementari per coprirmi la bocca (fatti accaduti 50 anni fa oramai prescritti) usavano mettere un “ bavaglio” le mascherine erano solo a carnevale ricordi lontani, mi son detto fammi andare a controllare nel vocabolario se ancora esiste la parola che viene data a cio che serve per coprire /tappare/chiudere la bocca, con mia profonda sorpresa scopro che ancora esiste, che non è stata abrogata, non è andata in prescrizione e che ancora è di moda ed in uso come mai accaduto e si chiama “bavaglio” e “bavaglino” per i piu’ piccoli e la sua origine viene da bava ed ecco qui la parola giusta per quel pezzo di tessuto non tessuto che appeso alle orecchie dobbiamo metterci perché no anche in bagno suggerirei per essere ancora più sicuri.
Voglio precisare a scanso di equivoci che io non sono contrario al suo uso (magari modico), sono contrario al nome in quanto Noi non ci mettiamo una “maschera” ma un “bavaglio” e dunque bisogna correggere subito in quanto è un grave errore lessicale secondo me doloso, anzi per dirla in Inglese Cheating, che certamente e volutamente hanno ribattezzato con “ maschera” ciò che è un “bavaglio”, provate ad immaginare se ripetessero in continuazione come fanno “mettete il bavaglio”, “obbligo di bavaglio in stada”, “si suggerisce il Bavaglio anche in casa”, sarebbe devastante in quanto uno comincia a riflettere e si accorge che il bavaglio è diverso dalla mascherina entrambe coprono ma luoghi diversi del viso è un pò come dire che la “supposta” si chiama “pastiglia” entrambe entrano nel nostro corpo ma da orifizi diversi , perciò traete voi le conclusioni, mi sembra corretto saperlo prima in questo particolare caso se meglio entrare dalla porta di ingresso o dal garage, andate per esempio in farmacia vi danno la medicina che vi dovrete somministrare e che il Medico per esempio Conte o la Dott.ssa Azzolina vi abbiano ordinato per il vostro bene la cura e sopra leggete “pastiglia” (Mascherina) da prendere una al giorno, poi arrivati a casa trovate un bella “supposta” (bavaglio) da prendere una al giorno.
La cosiddetta Mascherina alias Bavaglio cosi come Pastiglia alias Supposta non metto in dubbio che facciano bene alla salute , ma diamo il nome giusto alle cose così le persone sono consapevoli e fischi non sono fiaschi.
Il Docente spendi tempo, passatempo, perditempo ma sempre a distanza
Massimo Locci
domenica 11 ottobre 2020
INGANNI e TRAPPOLE LINGUISTICHE
sabato 10 ottobre 2020
Il vaccino: dubbi sulla autocertificazione
Il vaccino: dubbi sulla autocertificazione – Massimo Locci
RICORDERO’ o NON RICORDERO’
MI DOMANDO , SONO UN TESTONE o TESTARDO ?
AUTOCERTIFICAZIONE DOCENTI IN SCADENZA 16 NOVEMBRE 2017
DIVERSI PUNTI OSCURI RIMANGONO
IL DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73 scrive:
(( 3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e
socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende
sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante la propria situazione vaccinale. ))
Dal dizionario : comprovare
1. Provare, dimostrare efficacemente; si dice di solito di argomenti che
si aggiungono ad altri o di fatti che confermino quanto già asserito
per vero
1^ Obiezione
SE IO COMPILO IL MODULO CON TUTTI “NON RICORDO”, CHE COSA COMPROVO ? NULLA !
Il decreto parla di dichiarazione ai sensi del DPR 445 .
Ma nella documentazione ricevuta da tutti noi penso si cita l’art 47 .
2^ Obiezione
PERCHE’ NON CITARE ANCHE L’ART 43, 48, 49 ? ed invece solo l’art 47
( di cui nel decreto non si parla specificatamente ? )
ART 43 . ( NOTARE punti 1, 2, 3 )
Art. 43
(L-R) Accertamenti d’Ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono
tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche’ tutti i
dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta
dall’interessato (L). (12)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di
cui e’ necessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza, si
considera operata per finalita’ di rilevante interesse pubblico, ai fini
di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la
consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un
gestore di pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione
certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualita’ e
fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate
dai cittadini. Per l’accesso diretto ai propri archivi l’amministrazione
certificante rilascia all’amministrazione procedente apposita
autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di
accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi
della normativa vigente. (L)
((3. L’amministrazione procedente opera l’acquisizione d’ufficio, ai
sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica…. (
Continua …)
ART 48 ( Notare in particolare il punto 2 ed importantissimo il punto 3 )
(R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita’ temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la
redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno
facolta’ di utilizzare.
Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le
amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste
dall’articolo 76, per le ipotesi di falsita’ in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
Il modulo contiene anche l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive,
le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli
per le istanze
NOTA IMPORTANTE IL DECRETO N° 675 E’ ABROGATO , MA NON E’ ABROGATO
L’OBBLIGO COME SPECIFICATO AL PUNTO 3 che nel Modulo INSERISCONO LA
FORMULA PRIVACY di cui si evince ART 10
NEL NOSTRO MODULO DA PRESENTARE E’ CITATA QUESTA FRASE
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, i dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto
dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati
esclusivamente per gli adempimenti richiesti dal decreto-legge 7 giugno
2017, n. 73.
Secondo me è prescritta la legge ma non l’obbligo come al punto 3 : 3.
In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le
singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per
le istanze
NON CHE SIA PRESCRITTA
CONFERMATO DAL GARANTE DELLA PRIVACY il 1° Settembre Nella giornata di
ieri, sono giunte richieste da parte di alcune regioni che vorrebbero
poter comunicare direttamente alle scuole, anche tramite le aziende
sanitarie, i dati sulle vaccinazioni effettuate dagli alunni. Al
riguardo, si ricorda che se il trattamento di dati sensibili non è
espressamente previsto da una disposizione di legge i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante di esprimersi in tal senso solo dopo aver
adottato una norma regolamentare – con parere conforme dell’Autorità –
che specifichi i tipi di dati e di operazioni identificati e resi
pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in
relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi indicati del Codice della privacy.
“Con il nostro provvedimento è ora consentita la trasmissione dei
registri degli iscritti dalle scuole alle Asl. Al momento, invece, manca
un’adeguata base regolamentare che consenta il flusso inverso, ovvero
la trasmissione di dati sensibili dalle Asl alle scuole. Resta
naturalmente ferma la nostra disponibilità a esaminare ogni soluzione
normativa che possa eventualmente introdurre ulteriori semplificazioni”.
ANDIAMO A GUARDARE IL MODULO PRIVACY COME ART 10 e 13 DELLA LEGGE 675 /1996
Questo dovrebbe essere comunicato a NOI prima che Noi rilasciamo la autocertificazione
GUARDATE IL MODULO PRIVACY COSA A NOI DOVREBBE FARCI SAPERE Art 10 ed
art 13 legge 31 dicembre 1996, n. 675.di cui informativa obbligatoria da
inserire nel modulo ( punto 3 art 48 dpr 445/2000
Art. 10. Informazioni rese al momento della raccolta
1.11L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 13;
f)12il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare, del suo rappresentante nel territorio
dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto
eventualmente designato ai fini di cui all’articolo 13, indicando il
sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è
altrimenti conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei
responsabili.
2. L’informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l’espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4.13La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Legge n. 675 del 31 dicembre 1996
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Art. 13. Diritti dell’interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all’articolo 31, comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati
che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all’articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può
essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che
lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di
essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale
diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Dunque se volessero la nostra compilazione dovrebbe la Scuola prima comunicarci tutti i punti dell’arto 10 e dell’art 13
Questa INFORMATIVA non è presente nel modulo che dovremmo consegnare
INOLTRE MI SONO DOMANDATO
Cos’é la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Tutte le altre qualità personali, le situazioni e i fatti a conoscenza
dell’interessato, e non contenute nell’elenco precedente delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione, possono essere attestati
con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Mia risposta : SE NON RICORDO , NON PUO’ ESSERE A CONOSCENZA DEll’INTERESSATO
Cos’é l’autocertificazione – (dichiarazione sostitutiva di certificazione)
È una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma
autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e documenti
richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi
pubblici.
Cosa non si può autocertificare
Certificati sanitari e veterinari
Certificati di conformità CE
Certificati di marchi e brevetti
MIA RISPOSTA :
SE LA DICHIARAZIONE E’ UNA
AUTOCERTIFICAZIONE DOVREBBE SOSTITUIRE UN CERTIFICATO MEDICO o SANITARIO
, MA L’ART 49 LO VIETA E DUNQUE E’ UNA DICHIARAZIONE
/AUTOCERTIFICAZIONE CHE NON PU0’ SOSTITUIRE UN CERTIFICATO ,
MA SE NON E’ o FOSSE UN
CERTIFICATO , NON PUO’ESSERE UNA AUTOCERTIFICAZIONE , DUNQUE SOLO UNA
DICHIARAZIONE , MA UNA DICHIARAZIONE ATTESTA COSE A CONOSCENZA NON
DIMENTICANZE
Art. 49
(R) Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformita’ CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni
scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attivita’ sportive
da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di
idoneita’ alla pratica non agonistica di attivita’ sportive rilasciato
dal medico di base con validita’ per l’intero anno scolastico.
Nel Modulo pero’ sono stati così solerti ad aggiungere l’ar76 che è citato al 2° punto dell’art 48 e non nel 47 da loro citato
Voglio farvi Notare un dettaglio , il punto 2
Dunque se io Oggi Compilo il modulo con tutti NON RICORDO e Domani mi
tornasse la memoria e dunque per ipotesi perché magari trovo il libretto
delle vaccinazioni di 40 anni fa , dovrei produrre una nuova
autocertificazione che smentirebbe la precedente in quanto NON
RISPONDENTE A VERITA’ ( punto 2 Art 76 )
Art. 76
(L) Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
nei casi previsti dal presente testo unico e’ punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non piu’ rispondenti a verita’ equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere
la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi piu’ gravi, puo’ applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e
arte.
Come Confermato dal garante della Privacy che al momento non esiste
legge sulla privacy per i vaccini e visto che le ASL sino al 2019/2020
non lo possono fare , perché dovremmo farlo noi senza sapere da chi , a
chi e come i nostri dati vengano trattati ?
Privacy e vaccini: le scuole potranno inviare gli elenchi degli iscritti alle Asl
Approvato un provvedimento urgente per semplificare gli adempimenti e
consentire trattamenti di dati non previsti dalla legge sui vaccini
Da oggi gli istituti scolastici e i servizi educativi per l’infanzia
potranno trasmettere gli elenchi degli iscritti alle Asl competenti per
territorio per consentire la verifica della regolarità vaccinale senza
aggiungere oneri burocratici a famiglie e pubblica amministrazione.
Questa la decisione del Garante che ha adottato un provvedimento urgente
– con valenza generale – per consentire un trattamento dei dati non
previsto dalla normativa sui vaccini se non dal 2019.
Tale decisione risponde alla richiesta dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Toscana e di numerose altre amministrazioni su scala nazionale
che hanno manifestato l’intenzione di effettuare uno scambio automatico
di dati sulla regolarità vaccinale – anche in assenza di una specifica
norma che lo consentisse – al fine di favorire il rispetto degli
obblighi vaccinali nei termini previsti dalla legge.
In considerazione dell’esigenza segnalata e dell’imminente avvio
dell’anno scolastico, il Garante ha adottato con procedura urgente un
provvedimento a valenza generale che autorizza una comunicazione di dati
personali non sensibili dalle scuole alle autorità sanitarie.
In particolare, alla luce delle finalità istituzionali perseguite e delle difficoltà operative evidenziate:
• Le scuole – sia quelli pubbliche, sia quelle private – e i servizi
educativi per l’infanzia possono trasmettere l’elenco degli iscritti
alle aziende sanitarie territorialmente competenti. Tali elenchi
potranno essere usati per l’attività di verifica delle singole posizioni
e per l’avvio delle procedure previste (ad esempio la convocazione dei
genitori), nonché per la pianificazione delle attività necessarie a
mettere a disposizione dei genitori la documentazione prevista dal
decreto.
• Il Garante ricorda che le aziende sanitarie, di propria iniziativa, al
fine di semplificare le procedure, possono già inviare alle famiglie i
certificati o altre attestazioni vaccinali per consegnarli alle scuole,
senza dover aspettare che siano i genitori stessi a richiederli, nonché
inviare altre comunicazioni relative agli obblighi vaccinali, anche a
seguito di accordi con gli istituti scolastici.
Nella giornata di ieri, sono giunte richieste da parte di alcune regioni
che vorrebbero poter comunicare direttamente alle scuole, anche tramite
le aziende sanitarie, i dati sulle vaccinazioni effettuate dagli
alunni. Al riguardo, si ricorda che se il trattamento di dati sensibili
non è espressamente previsto da una disposizione di legge i soggetti
pubblici possono richiedere al Garante di esprimersi in tal senso solo
dopo aver adottato una norma regolamentare – con parere conforme
dell’Autorità – che specifichi i tipi di dati e di operazioni
identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il
trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei
singoli casi e nel rispetto dei principi indicati del Codice della
privacy.
“Sin dall’inizio della vicenda il Garante della privacy ha offerto la
massima collaborazione ai Ministeri competenti e a tutte le altre
amministrazione coinvolte.” – afferma il Presidente Antonello Soro –
“Per aiutare ulteriormente famiglie, scuole e regioni, abbiamo ritenuto
ora necessario intervenire, nei limiti che ci sono consentiti dalla
legge, per semplificare la vita alle famiglie e consentire un più celere
flusso di dati. Ci auguriamo che questo provvedimento ristabilisca
chiarezza e limiti i possibili rischi legati a uno scambio dati
effettuato in assenza di una regolamentazione omogenea su tutto il
territorio”.
“Con il nostro provvedimento è ora consentita la trasmissione dei
registri degli iscritti dalle scuole alle Asl. Al momento, invece, manca
un’adeguata base regolamentare che consenta il flusso inverso, ovvero
la trasmissione di dati sensibili dalle Asl alle scuole. Resta
naturalmente ferma la nostra disponibilità a esaminare ogni soluzione
normativa che possa eventualmente introdurre ulteriori semplificazioni”.
Massimo Locci